Criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

L’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado ed all’Esame conclusivo del primo ciclo, è regolata dall'art.6 del D. Lgs 62/2017.

L’ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

 

Il Consiglio della Classe analizzerà il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento considerando in particolare: 

  1. la situazione di partenza; 
  2. situazioni certificate di disabilità; 
  3. situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 
  4. condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;
  5. frequenza irregolare;
  6. l’andamento nel corso dell’anno.

E valuterà:

-       la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;

-       l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 

-       il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe potrà deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

La NON ammissione dovrà quindi intendersi come un’opportunità di crescita e maturazione dell’allievo, da svolgersi in tempi lunghi e adeguati ai ritmi individuali, ai fini del perseguimento del successo formativo.

 

Per quanto riguarda l’insegnamento della RC o la partecipazione alle Attività Alternative all’IRC, il Decreto n. 62 del 2017, in merito alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, sancisce espressamente che “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all’I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

Il docente di Strumento Musicale attribuisce il proprio voto e partecipa alla valutazione soltanto per i propri alunni.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”, per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di NON ammettere l’alunno alla classe successiva o all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

La NON ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

  1. carenze nelle abilità fondamentali;
  2. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
  3. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
  4. inadeguato livello di maturazione;

In sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell’insegnante di religione o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

La NON ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

  1. non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

·        tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali 742,5 ore di presenza, ovvero 247,5 ore di assenza. Numero massimo di giorni di assenza (considerando una media giornaliera di ore di lezione pari a 6): pari a 41 giorni

·        tempo scuola indirizzo musicale, corrispondente a 33 ore settimanali: 1089 ore annuali 816,8 ore di presenza, ovvero272,2 ore di assenza. Numero massimo di giorni di assenza (considerando una media giornaliera di ore di lezione pari a 6,6): pari a 41 giorni

  1. essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998.